EMERGENZA CORONAVIRUS
Aggiornamento del 22 marzo
Si pubblica in allegato l’Ordinanza regionale del 22 marzo che, sentito il parere del prefetto di Milano, integra e modifica l’Ordinanza regionale del 21 marzo 2020, disponendo ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni sono in vigore dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020.
In particolare, rispetto all’Ordinanza del 21 marzo, l’Ordinanza allegata:
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rettifica un errore materiale contenuto al punto 3: la temperatura di 37,3° C, di cui al secondo periodo del punto 3 dell’Ordinanza n. 514 del 21/3/2020, è rettificata in 37,5° C;
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chiarisce per quanto attiene alle amministrazioni pubbliche, alle funzioni sanità, agli enti pubblici non economici regionali e locali, nonché ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, quali siano da considerare servizi essenziali e di pubblica utilità;
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sostituisce il punto 16 dell’Ordinanza n.541 relativo alle strutture ricettive, anche in relazione a richieste di chiarimento pervenute, con il seguente testo:
“Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.
È altresì consentito nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:
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personale in servizio presso le stesse strutture;
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ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
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personale viaggiante di mezzi di trasporto;
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ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
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soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
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soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
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soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
Sono escluse da quanto previsto al presente punto 16 le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.”
Si pubblica in allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 marzo 2020 che dispone nuove misure urgenti di contenimento del contagio dal virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, in vigore dal 23 marzo e fino al 3 aprile 2020.
In particolare, vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e con altre eccezioni indicate nel Decreto.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Si pubblica in allegato l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno che dispone dal 22 marzo il divieto di trasferimento e spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui le persone si trovano, salvo comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.75 del 22-03-2020.
Ordinanza Regionale 22 marzo 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020
Allegato 1 DPCM 22 marzo 2020
Ordinanza Ministero della Salute - Ministero dell'Interno 22 marzo 2020
Aggiornamento del 21 marzo
Si pubblica in allegato l’ordinanza del presidente Attilio Fontana che dispone limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.
L'ordinanza è in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell’emergenza sanitaria, ed è stata condivisa con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.
Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:
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divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
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monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
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sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
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sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
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sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
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sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
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chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
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chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
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fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
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chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
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divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
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sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
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non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
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è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.
Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.
Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.
Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore.
I sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.
CHIARIMENTI SULL’ORDINANZA REGIONALE
Strutture ricettive: sono escluse dall’obbligo di chiusura le residenze e/o le strutture e/o gli alloggi:
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per gli studenti universitari
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gestite da ordini religiosi
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con ospiti in assistenza ospedaliera, che prestano assistenza ospedaliera ovvero che sono in quarantena
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con ospiti che soggiornano per motivi di lavoro in uno dei settori produttivi o dei servizi per cui non è disposta la chiusura
Ordinanza Regionale 21 marzo 2020
Aggiornamento del 20 marzo 2020
Si pubblica in allegato l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 contenente nuove disposizioni di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-19, valide dal 21 al 25 marzo 2020.
Ulteriori disposizioni valide dal 21 al 25 marzo:
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È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
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Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
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Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
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Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Ordinanza Ministero della Salute 20 marzo 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 concernente l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dell’ 8 marzo 2020 sono state approvate le nuove disposizione per la Lombardia e per il territorio nazionale.
Le disposizioni sono valide dall’8 marzo al 3 aprile 2020, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure.
Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia e nelle province indicate nell'art.1 del DPCM, sono adottate le misure qui indicate.
Mobilità
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita da tutto il territorio lombardo nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
Attività sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Lavoro
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.
Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.
Manifestazioni, eventi, tempo libero e luoghi di culto
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.
Istruzione e formazione
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.
Attività commerciali e di ristorazione
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Sono consentite tutte le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020.
Direttiva coronavirus Mininterno dell'8 marzo 2020.
AVVISO SOSPENSIONE SERVIZIO "AUTO AMICA"
ORDINANZA SINDACALE DEL 23 MARZO 2020 "Emergenza Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente di chiusura al pubblico dei cimiteri comunali".